Il soggiorno diritto comunitario a GAMBARIE: 23.7.2007
Grazie per questa occasione di confronto e di studio, che come abbiamo sentito da tre anni chiude il corso organizzato dal Centro di ricerca e formazione Monoriti, e di cui molto merito va sicuramente agli organizzatori, primo il direttore e coordinatore didattico Dott. Angelo Ferraro.
E’ la seconda occasione che mi vede coinvolta e quest’anno su un tema ancora più generale rispetto a quello dell’anno passato, sempre in una giornata che solo in parte riguarda gli studi e le discipline di cui mi occupo.
E’ probabile perciò che un più preciso fil rouge di collegamento fra i vari interventi emergerà più facilmente alla fine della mattinata di lavoro, mentre al momento può valere il criterio generale della interdisciplinarietà del diritto, che quale scienza che regola fenomeni della vita umana **** non conosce compartimenti stagno già a livello nazionale, e che nell’Europa a ventisette assume tra i propri obiettivi anche quello dell’ “integrazione”.
Come è noto infatti dal 1.5.2004 dieci nuovi Stati sono entrati a far parte dell’Unione Europea: a Cipro e Malta, dal 1.1. 2007 si sono aggiunti Bulgaria e Romania in regime transitorio, trascorso il quale si applicherà l’acquis comunitario, nella sua interezza anche ai nuovi cittadini europei, per come sin dal febbraio 1963 si leggeva nella causa 26/62 (Van Gend & Loss c. Amministrazione olandese), secondo cui “…la Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro i cittadini”., per poi arrivare nel 2004 ad affermare un’integrazione avanzata che continua e i cui obiettivi come si legge in alcune recenti pronunzie“vanno oltre quelli di un accordo di libero scambio, in cui cioè le attività di vigilanza privata vadano ad essere esercitate nel quadro di rapporto di integrazione e di collaborazione con il sistema di sicurezza pubblica“ (Corte di Giust. CE, sez. V, 29.04.2004, n. 171).
Sono due allora le riflessioni che per flash nel rispetto dei tempi ,voglio proporre in occasione di questa ultima giornata, in cui sono stata invitata a presiedere.
Entrambi gli argomenti hanno ad oggetto il minore all’interno del quadro europeo e del percorso che è stato avviato e solo in parte completato, attorno a questa figura di cucciolo d’uomo (la definizione è diVercellone). Si tratta di due argomenti molto diversi tra loro: la sottrazione e l’allontanamento del minore dalla propria famiglia da un lato e il gioco, letto come diritto allo svago,al riposo, alla serenità, che però possono, a mio parere essere indicativi ,del percorso di attenzione nei confronti del minore, di questi ultimi cinquant’anni e delle nuove sfide che ancora occorre affrontare e tentare di risolvere.
Una premessa di carattere generale emerge immediatamente dallo studio di alcune significative pronunce giurisprudenziali e di linee di dottrina, che coniuga profili processuali e sostanziali insieme. Così: competenza, riconoscimento ed esecuzione di decisioni rappresentano insieme ai tempi di tutela i ricorrenti motivi di giudizio sottoposti al vaglio della Corte europea dei diritti dell’Uomo che tende evidentemente nelle soluzioni, a dare risposte al diritto all’ascolto del minore, alla stabilità del domicilio, alla residenza emotiva ,al diritto di visita dei genitori separati o divorziati.
Enumero soltanto i dati normativi risalenti, che vengono in evidenza la Convenzione dell’Aja del 6 ottobre 1961, in materia di protezione dei minori; La Convenzione del 25 ottobre 1980 in materia di diritto visita e sottrazione( e dunque sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori) ; il riconoscimento e il ristabilimento dell’affidamento dei minori(Lussemburgo 20.5.1980).
Tuttavia a tutt’oggi si nota nel legislatore comunitario (Dottrina AnnA Galizia), una sorta di ambivalenza: è infatti indubbio l’interesse per questa materia: il legislatore sembra finalmente avere acquisito la consapevolezza che anche il diritto di famiglia, non diversamente dai settori degli scambi commerciali (e anzi, prima ancora di essi, per la sua aderenza alle più intime e raccolte sfere della persona) contribuisce al processo di integrazione europea, favorendo non soltanto la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione ma un più elevato grado di osmosi intra moenia e garantendo quindi il buon funzionamento e lo sviluppo del mercato interno.
E’ infatti apparsa con evidenza la rilevanza che può rivestire nella decisione di un cittadino di spostarsi all’interno della Comunità europea, la consapevolezza o meno di vedere garantiti determinati diritti e determinati status acquisiti nel Paese di provenienza. Inoltre, l’incremento della libera circolazione delle persone negli Stati, ha comportato l’aumento dei matrimoni c.d. “internazionali” o “misti”, e conseguentemente l’esigenza di affrontare anche dal punto di vista normativo il tema della crisi della relazione familiare e dei suoi effetti.
Si può perciò osservare che nel contesto europeo l’armonizzazione del diritto di famiglia assume ogni giorno una importanza sempre crescente, Tuttavia a contrario, nel nostro Paese, e in particolare all’interno delle aule giudiziarie italiane, i regolamenti europei 1347/2000 e 2201/2003 hanno ad oggi trovato scarsissima applicazione.
I numeri parlano chiaro: 3 casi giurisprudenziali pubblicati sul regolamento 1347 e poche applicazioni del regolamento 2201del 2003. Eppure il regolamento 1347 /2000 è uno strumento, che secondo gli operatori del diritto consente la circolazione delle sentenze attraverso gli stati membri, prevedendo procedure semplici e rapide per il riconoscimento delle sentenze di separazione e divorzio e di responsabilità parentale, purché connesse a cause matrimoniali. Da parte sua il regolamento 2201 del 2003 ha rappresentato il superamento d discriminazioni ,trovando applicazione nei confronti di figli nati da genitori non sposati, per i quali le sentenze in materia di diritto di visita e di custodia, non potevano circolare se non con procedure lunghe e complesse.
B) Questo dato(la scarsa applicazione) ci consente di fare due brevi osservazioni: che le norme comunitarie e i regolamenti familiari ,sono ancora molto poco familiari agli operatori del diritto: gli avvocati raramente le richiamano e raramente i Giudici le applicano. Assai più frequente è oggi il richiamo alla legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato (l. n. 218/95), che è legge interna, di carattere generale (sotto il profilo applicativo) e che è in vigore ormai da dodici anni . Ancora altro rilievo: non può essere trascurato che la formulazione (soprattutto nella traduzione italiana) delle disposizioni contenute nei Regolamenti, non sempre si presenta di immediata e facile comprensione : anche questo dato (che dovrebbe ovviamente essere approfondito in termini di studi sul linguaggio giuridico) può ulteriormente contribuire – quanto meno nel breve periodo- alla loro scarsa applicazione.
C) Infine, è altresì possibile che, trattandosi di norme in materia di diritto di famiglia, gli stessi Stati membri temano che gli interventi comunitari possano intaccare il delicato equilibrio normativo dei sistemi di conflitto nazionali, e così possano “contaminare” i valori nazionali cui ogni ordinamento, ed in particolare le norme che disciplinano le controversie familiari, fa riferimento. Nel campo del diritto di famiglia, si rileva in particolare come i principi etici della famiglia sono considerati, sulla base delle tradizioni giuridiche di alcuni Stati membri, bisognosi di specifica tutela “nazionalistica”.
Tra le pronunce più significative ricordiamo quella della Suprema Corte a sezione unite nro 27188 del 7-20.dicembre, Presidente Carbone – Relatore Graziadei – Pm Iannelli .
Il principio che è stato oggetto di un interessante precisazione da parte della Suprema Corte riguarda la novità introdotta dal Regolamento 2201 del 2003 e cioè il titolo esecutivo europeo in materia di diritto di visita e di ritorno del minore. Per tali materie, a seguito della introduzione del regolamento infatti, non sarebbe necessario ricorrere al procedimento di exequatur. Sulla base cioè di un certificato standard è possibile eseguire una decisione in ogni stato membro, esecuzione che verrà attuata comunque, secondo le regole nazionali dello Stato ad quem.
Nel caso di specie,con trama classica: due soggetti aventi diversa nazionalità (italiana lui-spagnola lei )instaurano una convivenza da cui nasce una figlia e che va in crisi. La madre, affidataria esclusiva della minore, anche se le era stato indicato di risiedere nella penisola sorrentina,individuata come l’area della convivenza ,per favorire evidentemente gli incontri con il padre,abbandona l’Italia, avendo ritenuto tale norma in contrasto con la Costituzione e il Trattato istitutivo dell’UE ,e provvedeva a tornare nel suo paese d’origine a Bilbao. Il padre, non ci sta e contestando la legittimità di tale trasferimento, aveva adito il Tribunale per i minorenni di Napoli, chiedendo l’affidamento della figlia,data l’illiceità del comportamento della moglie.. Dopo alterne vicende in cui i viaggi e i profili emotivi si mescolano a una prima pronunzia di rigetto e a una seconda in C.A di Napoli di accoglimento,conseguito il provvedimento il padre porta con sé la figlia in Italia.La Donna reagisce e chiede al Trib per i minorenni di Napolii l’immediato rientro della figlia, adducendo che il comportamento del suo ex compagno identificasse una arbitraria sottrazione,atteso che il provvedimento doveva ritenersi nullo per carenza di giurisdizione e doveva ritenersi inefficace, in quanto rimasto privo di exequatur da parte della competente autorità spagnola. Il Trib. per i minorenni di Napoli rigetta la domanda di rimpatrio , ritenendo che il provvedimento di modifica dell’affidamento fosse stato correttamente assunto (nei tre mesi dal trasferimento della piccola in Spagna art. 9,Ico 6 reg. 22201/2003;ritenendo peraltro il provvedimento efficace immediatamente in tutti i paesi membri da qui il ricorso epr Cassazione a sez. unite che nell’accogliere il ricorsopresnetato dalla donna mamma ha affermato, che, nella disciplina del regolamento CE n. 22011/2003, la decisione del giudice italiano, la quale modifichi una precedente scelta e sostituisca l’uno all’altro genitore nella qualità di affidatario del figlio minore, non autorizza il nuovo affidatario a prelevare e trasferire il minore stesso dallo Stato membro in cui risieda assieme al precedente affidatario, rendendosi a tal fine necessaria la dichiarazione di esecutività di cui all’articolo 28, ( n.l.e cioè che “sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purchè siano state notificate”). Le decisioni sull’esercizio della responsabilità genitoriale, cioè se non si sottraggono al principio generale dell’automatico riconoscimento (restando l’eventuale disconoscimento subordinato ad un’iniziativa di parte), non possono solo perché riconosciute, essere poste in esecuzione. Vale a dire non possono costituire titolo per un’attività modificativa della situazione in atto, all’uopo occorrendo, oltre alla previa notificazione, un’apposita declaratoria di esecutività, su istanza dell’interessato.
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La peculiarità di tale previsione, rispetto a quelle operanti per le altre decisioni (eseguibili, in assenza di diversa disposizione, come conseguenza del riconoscimento automatico), non sorprende **e trova logica giustificazione nella forte incidenza delle pronunce sull’affidamento del minore, quando abbisognino di esecuzione, comportando lo sradicamento del minore stesso dall’ambiente e dall’abitudini di vita in atto. D’altra parte lo vediamo come operatori del diritto già a livello nazionale quanto sia faticoso per il minore, dovere scegliere tra due figure genitoriali, e quanto sia importante l’opera dei mediatori.
Il quadro europeo si complica e si arricchisce, poi perchè accanto a temi consueti quali il diritto di visita, la residenza abituale, la decisione di non ritorno, si aggiungono ai sensi dell’art.8 della Convenzione il diritto al rispetto della vita familiare; il diritto del genitore ad ottenere delle misure proprie per riconciliarsi con il suo bambino e il corrispettivo dovere delle autorità nazionali di prenderle (cfr. Erikson c.Svezia 22.6.1989, Hokkanen c.Finladia 23.9.1994 serie A n.299-A); ancora il rispetto della vita familiare, il non autorizzare il genitore a voler prendere misure nocive per la salute del figlio e lo sviluppo del bambino (sent. Johansen c. Norvegia 7.8.1996 Recueil 1996-III,§78). Infine la salute del minore include anche l’equilibrio psichico e il diritto alla tranquillità personale e familiare.
I temi della ricerca sostanziali e processuali impegnano giurisprudenza e dottrina in un costante dibattito. Alcuni esempi: Ricorda la Corte Europea ( pronuncia nro….) Per un genitore e suo figlio stare insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare e le misure che lo impediscono, costituiscono una ingerenza nei diritti sanciti dall’art. 8. La giurisprudenza europea ha tenuto presente questo principio ed ha avuto modo più volte di ribadire come i fatti di causa possono costituire una ingerenza nel diritto della parte, al rispetto della sua vita familiare sancito all’art8. della Convenzione e pertanto andranno assunti e valutati dice la Corte con ragionevolezza.
Dal punto di vista sostanziale il diritto di visita , descritto nella Convenzione è il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo. Così viene meno il reato di sottrazione, ove il figlio sia con il genitore affidatario Ne consegue secondo quanto si ricava dalle rare pronunce sul punto che l’affidamento è il diritto concernente la cura della persona del minore(art5) ed in particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza. Quindi quando è il genitore affidatario a sottrarre il minore all’altro genitore, quest’ultimo non può domandare il rientro immediato del figlio, stante la liceità del trasferimento in conseguenza di una decisione sulla scelta della residenza, che spetta al genitore affidatario. Egli può invece sollecitare l’Autorità Centrale, (art21) della Convenzione a compiere tutti i passi necessari ad eliminare ogni ostacolo che impediscano l’esercizio del suo diritto.Lo si legge in una sentenza del Trib. per i minorenni di Abruzzo l’Aquila-27 maggio 2005, che si è occupata di ….
Dunque la legittimazione a chiedere il rientro del figlio deve ricavarsi da un accertamento che ha riguardo alla titolarità del diritto di decidere sul luogo di residenza del figlio. Tuttavia l’altro principio che si interseca e che in questi anni si è rafforzato nel tentativo di porre un argine alla sottrazione è rappresentato dal fine ultimo ben espresso dalla Corte europea, secondo cui l’esecuzione deve avere come scopo ultimo sempre la riunione del genitore naturale con il minore.Pertanto occorre trovare un giusto equilibrio fra l’interesse del minore a restare in affidamento e quello del genitore a vivere con lui. Così se è vero che -come la Corte europea ha segnalato (da ultimo 29.9.2005 n10504) – ribadendo un principio generale l’interesse del minore viene prima dell’interesse dell’adulto, è fondamentale tuttavia come le misure che vengono adottate, per garantire la bigenitorialità, siano ragionevoli. E qui oltre alla nostra legge ultima la 54 del 2006 a livello nazionale, ricordo come anche la Convenzione di New York del 1989 nell’ottica della bigenitorialità ,sancisce il diritto del minore a mantenere rapporti personali e contatti regolari con entrambi i genitori , nonostante gli stessi siano residenti in stati diversi.(artt10-11 Cov) ribadito e applicato nella sentenza del Trib per i minorenni dell’Abruzzo, l’Aquila 27 maggio 2005 già ricordata.
Tuttavia proprio nel passaggio dalla previsione sostanziale alla tutela processuale, ci si accorge di come non si realizzi una effettiva tutela del minore in caso di sottrazione o allontanamento dei figli minori: i dati a disposizione sono infatti assolutamente negativi. L’Italia mantiene il 9 primato negativo sui casi di mala giustizia, che scaturiscono anche in tema di minori, per sentenze dei tribunali non applicate o male applicate. (Un dato generale: le sentenze UE mai applicate in Italia , sono circa 2.424, un numero elevato che ha comportato un forte richiamo da parte della Corte di Strasburgo.La Risoluzione 7-00941 Pozza Tasca indica in 170 i casi di bambini attualmente contesi tra coppie di nazionalità, religione ed etnie diverse, spesso vittime di sequestri da parte del padre e della madre ; e segnala la necessità di una task force interministeriale che possa intervenire a tutela dei minori contesi).
I principali quesiti allo stato irrisolti rimangono :
A) L’assenza di controllo giudiziario sulle limitazioni alle visite, laddove la determinazione del limite sia rimessa all’autorità amministrativa e in particolare ai servizi sociali. Interessante sul punto è una pronunzia della Corte Europea del 13.7.2000 che ha segnalato come i servizi sociali devono informare i genitori sui criteri di affidamento scelti per i figli. In una precedente pronuncia (Scozzari e.Giunta c.Italia 13.6.2000 ) si riconosceva un obbligo di informazione nei riguardi dei genitori da parte dei servizi,segnalando come l’assenza di informazione non è compatibile con i doveri di equità ed informazione che incombono allo stato quando adotta misure di ingerenza gravi, in una sfera così delicata e sensibile come quella della vita familiare.
B) Principio per il quale i procedimenti dei minori devono essere trattati con speciale rapidità. E’ intuibile la ratio di tale raccomandazione: la durata ragionevole del processo investe ,soprattutto con riferimento ai minori, la lesione di diritti fondamentali, tutelati dalla Convenzione. E in effetti l’analisi dell’art. 13 segnala l’assenza di vie di ricorso interno contro i provvedimenti di allontanamento di un minore dalla famiglia: provvedimenti spesso accompagnati da forti limitazioni agli incontri, se non da una vera e propria soppressione del diritto di visita, che finirebbe con il costituire una violazione del già ricordato art. 8 e cioè il rispetto della vita familiare. Le garanzie poste dall’art 13 della Convenzione si rivelano inefficaci ,ove si pensi che manca nel nostro ordinamento la possibilità di impugnare i provvedimenti di affidamento, quando sono provvisori. Con ciò creando l’effetto paradossale di provvedimenti temporanei, che si trasformano de facto in provvedimenti permanenti.(ricordiamo tra gli altri E.P. c.Italia 16.11.1999 ). Non si deve cioè dimenticare che anche il nuovo regolamento ha previsto la attribuzione di compiti, volti a facilitare la cooperazione giudiziaria alle autorità centrali, così come previsto in molti strumenti internazionali. A tali organismi viene sempre più spesso affidato il compito di scambiarsi informazioni, di promuovere iniziative di vigilare sulla attuazione degli strumenti internazionali proporre miglioramenti. (In Italia presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile, è stata designata una Autorità Centrale). Al fine di raggiungere (come si legge in Keegan c.Irlanda 26.5.1994)… per un genitore e il suo bambino, stare insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare anche quando il rapporto tra i genitori si è spezzato.
Questa sentenza può allora rappresentare il punto di passaggio al secondo spunto che volevo proporvi Il diritto al gioco del minore. I dati normativi europei a nostra disposizione non sono molti, ma significativa è l’applicazione che se ne è fatta nella normativa nazionale ed il percorso che in questi anni l’Europa ha tracciato.Ho scoperto tante cose interessanti nel tornare un po’ bambina.
Difficoltà e polemiche hanno accompagnato precedenti direttive la penultima delle quali, la n.70/50/CEE che introduceva l‘eurogiocattolo (Galvano, è nato l’eurogiocattolo in la Stampa 5.5.1986) è stata ispiratrice della legge italiana del 18.2.1983 n. 46. L’anno di emanazione è corrispondente a quello che in Italia porterà a una significativa modifica sulla realtà esistenziale dei minori, cioè la legge sull’adozione, e dunque va inquadrata a livello nazionale all’inizio di un percorso di modifica ed attenzione al minore che non può certo dirsi concluso, ma che ha registrato specie con il Fondo per la Infanzia ,la c.d. legge Turco n. 285 del 1997, una reale crescita , sino alla legge 54 del 2006 che ha dato ingresso all’ascolto del minore.
Sempre nel 1983 nasce l’Istituto italiano sicurezza giocattoli di Milano( il 28.3.1983);numerosi sono i decreti del Ministero dell’Industria che ha utilizzato i poteri di ritiro e sequestro avvalendosi delle segnalazioni del Ministero dei trasporti, in tema di pericolosità e dunque di difficoltà di commercializzazione ( per tutti ricordiamo il decr. 5.11.1985, sulla pericolosità della navigazione dei palloni giocattolo tipo UFO-Solar; ancora il decr. 22.12.1986 sequestro dei giocattoli tipo New Grobots , da cui risultava che il materiale da cui sono costituiti se ingerito, non spappolabile, né digeribile, ma aumenta di dimensioni volumetriche al punto da precludere la possibilità di eliminazione dal corpo umano e non perde tali caratteristiche nel tempo; infine la ben nota ordinanza del 25.7.1985 che ha vietato l’importazione ,produzione e distribuzione delle cartucce magiche, cioè di capsule di gelatine contenenti compresse all’interno, figure di animali, in materiale plastico spugnoso, cui si sono aggiunti via via l’apposizione all’esterno di indicazioni quali prodotto da non destinarsi ai bambini: per lo Zig paint (pennarello); il divieto di commercializzazione per il contatore magico d’amore , ecc.ecc.). La direttiva 88/378 CEE, è stata emanata il 3.5.1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, concernente la sicurezza dei giocattoli. Direttive di questo genere a differenza dei regolamenti, sono vincolanti per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali n merito alla forma ed ai mezzi (art189 Trattato CEE). In materia di requisiti dei giocattoli il Comitato europeo di normalizzazione (CEN)e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono stati riconosciuti come organismi competenti dal punto di vista tecnico , per l’adozione di norme armonizzate, recepite anche a livello di ordinamenti nazionali. In maniera peculiare dunque la direttiva ha previsto l’inserimento della marcatura CE per la sicurezza dei giocattoli, legando così il tema del giocattolo alla sicurezza del piccolo consumatore, in una logica di mercato. Come a volte accade cioè il primo momento di tutela risponde a una logica economica, di mercato ed è poi attorno a questo che si sviluppa una tutela effettiva e composita del fenomeno. Nel caso di specie cioè il giocattolo rappresenta per il minore da sempre un legame con la realtà attraverso la fantasia; il segno dello svago e del riposo .Attraverso il giocattolo e il gioco il minore sviluppa una serie di capacità cognitive, manuali, intellettive che vanno al di là dell’oggetto prodotto. Attraverso il gioco impara la relazione con gli altri, e in alcuni casi rende partecipe gli altri di un proprio disagio, o della sua serenità.
La direttiva contiene una definizione del giocattolo, indicato come qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni . Si specifica che deve essere una nozione sufficiente ampia considerata la estensione, la mobilità del mercato dei giocattoli, nonché il carattere multiforme di questi prodotti . La direttiva contiene poi un’elencazione di ciò che non è giocattolo, legando queste indicazioni alla sorveglianza e alle condizioni di utilizzazione particolari, e indica nell’alligato uno ben 21 non giocattoli (cito per tutti, i modelli ridotti che costituiscono oggetto di collezione per adulti, le armi ad aria compressa e tutte le imitazioni fedeli di armi da fuoco reali; i forni elettrici,i videogiochi collegabili ad apparecchi televisivi, i succhiotti di puericultura, la bigiotteria destinata ad essere portata dai bambini.
Uno dei punti qualificanti della direttiva CE è l’istituzione del marchio CE, (o certificazione pertinente), graficamente indicato appunto come sapete, con C e una e speciale, entrambe racchiuse da virgolette orizzontali, rilasciato a richiesta del fabbricate, da parte di organismi o laboratori appositi indicati negli artt. 7 e 9, contenente dati che devono essere apposti, in maniera visibile, chiara e leggibile sull’imballaggio. Tra gli alligati vengono indicati i requisiti essenziali che i giocattoli devono avere e i rischi definiti particolari, ad es. i giocattoli destinati ad essere usati in acque poco profonde devono essere concepiti in modo da sostenere il bambino sull’acqua, si legge tenuto conto dell’uso raccomandato il rischio che vengano meno la galleggiabilità del giocattolo e il sostegno dato al bambino. Si parla delle parti staccabili dei giocattoli, degli spigoli,sporgenze cavi da realizzare in modo da evitare rischi di ferite in occasione di contatto, della non infiammabilità della reazione chimica delle istruzioni riguardanti il funzionamento. Successivamente la direttiva è stata recepita in Italia con DL. 27.9.1991 nro 313 e riprende sostanzialmente le indicazioni espresse con la sottolineatura legata alla salute e alla sicurezza, si legge …in considerazione del comportamento abituale dei bambini. Ci si chiede legittimamente in cosa consista l’abitualità di un comportamento attribuito a un bambino che gioca e dunque è imprevedibile, perchè spontaneo,subitaneo e fantasioso.
Il Decreto del 20.10.2004 titolato Recepimento delle norme armonizzate direttiva 88/378 concernente la sicurezza giocattoli ha da ultimo aggiornato l’elenco dei riferimenti delle norme nazionali ,con riferimento particolare alla sicurezza per i giochi chimici,esclusi i set sperimentali per la chimica. Questo il quadro normativo italiano ad oggi e che naturalmente subisce una serie di integrazioni ad es. con il piano sanitario nazionale 2006-2008 quanto alla salute secondo il quale occorre implementare gli interventi volti a garantire che i prodotti destinati all’infanzia ed ai giocattoli non contengano prodotti tossici e non rappresentino un pericolo per la salute dei bambini. Contemporaneamente però al recepimento in Italia della direttiva, ed anche in seguito si assiste ad una produzione di numerose decisioni della Commissione delle Comunità Europee ( tra le più interessanti ricordiamo la nro 84 del 14.12.2005; la n. 579 del 30.7.2001; i nnri 184 e 224 del luglio 2007). Ciò che appare interessante, visto che il tempo non ci consente di leggere ed esaminare le singole fattispecie è notare come la Commissione europea in ognuna delle su ricordate pronunzie è sollecitata dai dati della legislazione di altri Stati che assumono pareri discordanti partendo da basi statistiche o denunciando episodi lesivi della sicurezza dei minori, proponendo aggiunte e miglioramenti alla direttiva 1988 nro 378. Per es. a seguito di numerosi incidenti, segnalati alla Commissione per minori, relativi a giocattoli muniti di ventosa come area di impatto per evitare asfissia e soffocamento(un caso in Svezia, otto negli Stati Uniti, due in Spagna) la commissione delle CEE ha adottato una decisione di cui sono destinatari tutti gli stati membri, che consente modifica di requisiti tecnici .In altra ipotesi(n184 /2007), la decisione della Commissione riguardava i giocattoli emisferici a forma di tazza, ciotola o di mezzo uovo, aventi un’apertura più o meno sferica ovale o ellittica ( in particolare si faceva riferimento alle tazzine giocattolo da te.).A nri 10 e 11 della decisione n184 la Commissione da conto della obiezione formale, che i paesi francesi hanno mosso in relazione ai requisiti relativi ai giocattoli emisferici e in particolare a quelli usati per bere.. Si segnalava infatti chel’obiettivo dei requisiti tecnici di cuia lla norma armonizzata sui giocattoli, emisferici è quella di affrontare determinati rischi di soffocamento, presentati da certe forme di giocattoli, che possono essere usati posti saul anso o sulla bocca, producendo in un babino l’effetto di una ventosa che non lascia passare l’aria. Tra questi prodotti vi sono i giocattoli di solito usati per bere: con la massima probabilità saranno usati dai bambini, portandoli alla bocca e fingendo di bere. Pertanto occorreva una modifica di cui alla norma armonizzata EN71 1-2005. La decisione finale della Commissione ha segnalato come i giocattoli in forma di tazza, ciotola o n forma di messo uovo aventi una apertura ovale o ellittica, destinati ad esser usati per bere, esulano dal campo di applicazione però possono presentare lo stesso rischio di soffocamento ,pertanto si è ritenuto che non siano coperti dalla norma e devono essere corredati da un certificato del tipo CE.
In sintesi la direttiva 1988/378 è rimasta un punto fermo,nel quadro europeo: manca però una qualsiasi regolamentazione sull’immissione nel mercato nazionale di giocattoli dell’orrore (horror toys o junk toys) di provenienza in genere statunitense, che sputano sangue ,consentono di estrarre dal corpo di un extraterrestre le varie componenti, che riproducono cani da combattimento che azzannano i compagni di gioco ed altri di questo tipo. Attenzione particolare andrebbe poi rivolta alla robotizzazione televisiva interattiva che consente a ragazzi di partecipare ad azioni di guerra,rappresentate sullo schermo di casa, altri costituiti da pistole i cui impulsi raggiungono per distruggerle immagini televisive ecc. Tutto questo porta a dire che i pubblici poteri comunitari sembrano essere molto preoccupati della sicurezza fisica e assai poco di quella psichica dei ragazzi. E naturalmente in questo quadro europeo tralascio per ovvi motivi (anche di tempo), tutta la tematica su internet e sull’assenza di tutela effettiva. Oggi come è noto, sta emergendo un codice di autoregolamentazione e co-regolamentazione, in cui l’industria si impegna a darsi delle regole e a rispettarle e un organismo di controllo pubblico vigila sul rispetto delle regole stesse in una sorta di autoregolamentazione regolata .L’introduzione del marchio di Internet @minori che testimonia l’adesione al codice del soggetto che svolge attività imprenditoriale su Internet, ne attesta la conformità dei suoi comportamenti. E ancora sul diritto allo svago potremmo soffermarci sul disegno, come modalità di espressione, tecnica terapeutica,occasione comunicativa, possibilità di avvicinarsi al bambino per conoscere le sue paure ,i suoi desideri, ma anche mezzo di libera espressione per lo stesso, che consente la proiezione del suo mondo interiore, delle sue attrazioni del suo modo di percepire il mondo. Il disegno è un’attività che sorge in modo spontaneo all’inizio sotto forma di scarabocchi per evolvere fino a disegni più complicati ed elaborati.
Se a questo punto volessimo tentare di delineare una conclusione si evidenzia immediatamente come la figura del minore come soggetto giuridico, protagonista e partecipe è un’acquisizione recente, di fronte alla quale l’Europa ha mosso alcuni passi in avanti, ancora insufficienti, ma stabilendo alcuni punti fermi .Uno di questi è la bigenitorialità intesa come il diritto del minore a mantenere rapporti personali e regolari con entrambi i genitori,nel rispetto di una vita privata in cui spazio ampio e tutela effettiva devono trovare il diritto allo svago, al riposo, che si legano e si intrecciano,come alcune decisioni che abbiamo ricordato segnalavano alla sicurezza, e alla salute del minore, al suo benessere fisico e psichico. In questo senso è chiaro il cammino è ancora all’inizio, ma un valido aiuto può venire dalle decisioni, che appaiono dotate della efficacia necessaria per raggiungere i suoi destinatari. La Corte di giustizia ha segnalato a più riprese come il carattere obbligatorio sancito dall’art 249 si impone a tutti gli organi dello Stato e che le giurisdizioni nazionali devono astenersi dall’applicare ogni disposizione interna, la cui attuazione ostacolerebbe l’esecuzione di una decisione comunitaria. Dunque dal contemperamento degli interessi a livello più ampio è possibile , come per le direttive che le disposizioni abbiano efficacia immediata nei rapporti tra gli Stati membri e i singoli, in quanto producono nei confronti dei singoli, diritti che i giudici nazionali, hanno il dovere di tutelare quando queste disposizioni impongono agli Stati membri un obbligo assoluto e sufficientemente chiaro e preciso .Direi nei casi che abbiamo esaminato,le decisioni ci sono e sono sufficientemente chiare e precise ,il limite che è anche però la vera ricchezza è i soggetto minore, quel bambino che è tutto un desiderio di fare e non finisce mai di stupirsi e di stupire l’adulto un po’ assonnato.
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